Lo Stato non può infatti condannare la soppressione della vita di un essere umano da parte di un altro essere umano e poi praticarla, nei fatti. Correttamente nel caso in esame i giudici hanno ritenuto la responsabilità dell'imputata, posto che la stessa non aveva individuato le linee guida da applicare https://pukkabookmarks.com/story18552112/reati-beni-culturali-una-visi%C3%B3n-general